Separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati

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L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chi ha contratto matrimonio nel Comune di Rieti o ha contratto matrimonio religioso o all'estero ed è stato trascritto nel Comune di Rieti.

Descrizione

L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.

Come fare

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Cosa serve

Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:

 

  • Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
  • Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

Cosa si ottiene

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tempi e scadenze

Il provvedimento viene trascritto e annotato nei registri di stato civile entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’ufficio di Stato Civile

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

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Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015;
  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001;
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 02/12/2024

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