E' necessario inviare la richiesta compilando il relativo modulo e presentandola presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
FASE ISTRUTTORIA
I coniugi, o uno solo di loro, devono inviare la richiesta all'Ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. In fase di richiesta o comunque prima della redazione dell’accordo è necessario compilarte la scheda Istat di rilevazione per gli accordi extra-giudiziali di separazione o divorzio.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
REDAZIONE DELL'ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di riconoscimento valido, nel giorno prestabilito, in Ufficio per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di riconoscimento valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.