Separazione e divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio di fronte all’Ufficiale di Stato Civile

  • Servizio attivo

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che hanno residenza nel Comune di Rieti, hanno celebrato matrimonio presso il Comune di Rieti o hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Rieti, in quanto celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

E' necessario inviare la richiesta compilando il relativo modulo e presentandola presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

FASE ISTRUTTORIA
I coniugi, o uno solo di loro, devono inviare la richiesta all'Ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. In fase di richiesta o comunque prima della redazione dell’accordo è necessario compilarte la scheda Istat di rilevazione per gli accordi extra-giudiziali di separazione o divorzio.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

REDAZIONE DELL'ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di riconoscimento valido, nel giorno prestabilito, in Ufficio per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di riconoscimento valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Cosa serve

L’Ufficio comunicherà via e-mail la data dell’appuntamento per la redazione dell’atto.

 

  • E’ necessario trasmettere la richiesta di appuntamento per separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio  davanti all’Ufficiale di Stato Civile e la certificazione sostitutiva di certificazione ed inviarle secondo le modalità indicate nel paragrafo.

Cosa si ottiene

Con la firma dell'accordo si ottiene:

  • la separazione;
  • il divorzio;
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

​L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.

Tempi e scadenze

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

Quanto costa

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto al momento della redazione dell'accordo.

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Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 55 del 6/05/2015
  • Legge n. 162 del 10/11/2014
  • D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001
  • D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 02/12/2024

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