Rimborso oneri concessori

  • Servizio attivo

Richiesta di rimborso di un permesso di costruire o di una SCIA in sanatoria.


A chi è rivolto

Il cittadino può far richiesta di rimborso degli oneri nel caso di versamento di somme non dovute.

Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio oppure abbia versato somme eccedenti il totale effettivamente dovuto, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Il diritto al rimborso si prescrive entro 10 anni dalla data di versamento.

La richiesta di rimborso, in carta semplice, con allegata la documentazione attestante i pagamenti effetttuati e per i quali si richiede il rimborso,  và indirizzata all'ufficio'Coordinamento Amministrativo che previa relazione redatta dell’Ufficio Edilizia Privata e previo controllo  sul capitolo di Bilancio dell'Amministrazione ed effettuate le opportune verifiche e gli accertamenti necessari, provvede alla definizione tramite  una Determinazione Dirigenzialedi impegno e successive determinazione di liquidaazione per il rimborso.

Descrizione

Il titolare di un Permesso di costruire o di una SCIA in sanatoria può presentare richiesta di rimborso qualora:

  • abbia provveduto al versamento di somme a titolo di oblazione (ed eventuale monetizzazione di dotazioni territoriali) non più dovute a seguito di archiviazione, rigetto o annullamento della pratica edilizia;
  • abbia versato somme eccedenti rispetto a quanto effettivamente dovuto.
  • Il procedimento per la restituzione del contributo può essere attivato anche nel caso in cui l'interessato decida di non eseguire più l'intervento edilizio.
  • L'eventuale versamento dei diritti di segreteria in eccesso, può essere rimborsato.

Come fare

La richiesta può essere presentata e protocollata allo Sportello Unico per Edilizia del Comune di Rieti dal proprietario o dal tecnico incaricato oppure presentata attraverso pec a protocollo@pec.comune.rieti.it  o consegnata a mano presso lo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) – IV Settore Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente, sito in Rieti -Viale Morroni n. 28 o all’URP del Comune di Rieti sito in Piazza V. Emanuele II

La richiesta di rimborso deve essere effettuata esclusivamente dall'esecutore del versamento, senza alcuna formalità, allegando il modulo per la scelta della modalità di pagamento.

Per motivi contabili, il nominativo collegato al conto di accredito deve coincidere con il nominativo di chi ha effettuato il versamento.

Cosa serve

Documenti necessari:

  • Modulo RICHIESTA RIMBORSO
  • Documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle somme da rimborsare
  • Fotocopia di un documento d’identità
  • Autorizzazione all'accredito della somma da restituire al soggetto legittimato [ in caso, ad esempio, di più cointestatari o di avvenuta compravendita dell'immobile e voltura del titolo edilizio ]

Cosa si ottiene

La restituzione delle somme non dovute o eccedenti il dovuto. 

Tempi e scadenze

In base alle assegnazioni di bilancio, il Servizio provvederà alla restituzione mediante predisposizione degli atti (determina di impegno e determina di liquidazione).

Quanto costa

La richiesta è gratuita.

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Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • Legge 10/1977 , detta anche legge Bucalossi
  • Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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