Riconciliazione di coniugi separati davanti all’Ufficiale di Stato Civile

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Il Codice Civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai coniugi separati.

Descrizione

Il Codice Civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.

La competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.

Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad Ufficiale dello Stato Civile, oppure a convenzione di negoziazione assistita da Avvocati.

Come fare

Nel caso in cui i coniugi, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:

  • all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
  • all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza;
  • all’Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
  • al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell’atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).

Le dichiarazioni rese all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno

Cosa serve

L’Ufficio comunicherà via e-mail la data dell’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.

Per la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi devono :

 

  • compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta apppuntamento per riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione ed inviarlo secondo le modalità indicate nel paragrafo.

Cosa si ottiene

Al momento della redazione dell'atto, i coniugi dovranno specificarela data in cui è avvenuta la riconciliazione.

L'Ufficiale dello Stato Civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di riconciliazione viene ricevuta dall'Ufficiale di Stato Civile immediatamente con la stesura dell'atto.

Quanto costa

Nessun costo.

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Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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