Procedimento per il rilascio di attestato di soggiorno permanente a cittadino dell’Unione Europea
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Servizio attivo
Procedimento di rilascio dell'attestato di soggiorno permanente (non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs n. 30/2007)
A chi è rivolto
Ai cittadini dell’Unione Europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia.
Descrizione
Procedimento di rilascio dell'attestato di soggiorno permanente (non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs n. 30/2007) ai cittadini dell’Unione Europea che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale
Come fare
E’ necessario presentare la richiesta all'Ufficio Anagrafe personalmente, telefonicamente o via e-mail.
Cosa serve
L’attestato di soggiorno permanente può essere rilasciato presentando la seguente documentazione:
- modulo di richiesta attestato di soggiorno permanente;
- documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
- permesso o carta di soggiorno se esistente;
- attestazione di regolarità di soggiorno rilasciata al momento dell’iscrizione in Anagrafe;
- estratto contributivo rilasciato dall’Inps oppure contratto di lavoro e buste paga.
Cosa si ottiene
L’attestato di soggiorno permanente.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda e solo in seguito ad una conclusione positiva dell’istruttoria.
Quanto costa
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Ulteriori informazioni
In caso di rifiuto al rilascio della certificazione opposto dall'Ufficiale d'Anagrafe o in caso di errori nelle certificazione è possibile ricorrere al Giudice ordinario entro 30 giorni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012
- Decreto Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 e successive modificazioni
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