Iscrizione all’Aire – Anagrafe degli italiani residenti all’estero
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Servizio attivo
La richiesta di iscrizione all'Aire deve essere presentata direttamente all'Ambasciata o Consolato italiano all'estero tramite portale telematico FAST IT, entro 90 giorni dall'espatrio
A chi è rivolto
Devono iscriversi all’Aire – Anagrafe degli italiani residenti all’estero:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo
Descrizione
La richiesta di iscrizione all'Aire deve essere presentata direttamente all'Ambasciata o Consolato italiano all'estero tramite portale telematico FAST IT, entro 90 giorni dall'espatrio. L'autorità a cui il cittadino si è rivolto provvederà ad inoltrare la documentazione necessaria al Comune italiano di ultima residenza. Il procedimento si concluderà entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.
In alternativa la richiesta di iscrizione all'Aire può essere presentata al Comune di residenza prima dell'emigrazione all'estero.
Come fare
Non devono iscriversi all’Aire:
- le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
- i militari in servizio presso gli uffici e le strutture Nato.
Cosa serve
Documenti necessari:
- Inviare la richiesta di iscrizione all’Ambasciata o al Consolato o al Comune di residenza prima dell’emigrazione.
Cosa si ottiene
L’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero. I cittadini residenti all’estero e regolarmente iscritti all’Aire possono ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal consolato di residenza e hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
Tempi e scadenze
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
In ogni caso l'iscrizione all'Aire sarà completata solo dopo che l'interessato avrà provveduto a registrare la propria residenza presso l'Ambasciata o il Consolato italiano competente, che inoltrerà al Comune la documentazione che conferma l'iscrizione.
Il procedimento si concluderà entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione
Quanto costa
Nessun costo.
Ulteriori informazioni
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
Dal 18 agosto 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente che ha recepito le modifiche apportate dal DPR 17 luglio 2015, n. 126
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213
- D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126
Condizioni di servizio
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