Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
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Servizio attivo
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento previsto dagli articoli 21, 38 e 47 del DPR 445/2000, che deve essere utilizzato nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
A chi è rivolto
- Ai cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- Ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Il dichiarante si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:
- MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore.
- INTERDETTI: può dichiarare il tutore.
- INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curator.
- CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale.
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Descrizione
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento previsto dagli articoli 21, 38 e 47 del DPR 445/2000, che deve essere utilizzato nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi per comprovare stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:
- atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
- pubblicazioni;
- titoli di studio o di servizio;
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Salvo le eccezioni previste dalla legge non si possono autodichiarare:
- dichiarazioni future;
- dichiarazioni d’impegno o manifestazioni di volontà;
- accettazioni o rinunce d’incarico;
- procure, autorizzazioni o mandati
- scritture private;
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal Codice Civile.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva debba essere presentata a soggetti privati (ad es. banche, posta o assicurazioni) o a pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad es. delega a riscuotere pensioni, contributi, ecc.), la firma può essere autenticata.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del Pubblico Ufficiale competente che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Si ricorda che l'autentica di firma è di competenza generale del notaio, e che si procede con l'autentica amministrativa da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, pena la nullità della stessa.
Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiedere il controllo alla pubblica amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.
Come fare
Nel caso venga richiesta da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta attraverso una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a riceverla;
- inviata via posta, via email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
- firmata digitalmente ed inviata via e-mail o via pec
Cosa serve
Per richiedere l’autentica di firma nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile recarsi di persona, senza appuntamento, presso l’Ufficio di Anagrafe nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
- La firma dovrà essere posta di fonte all'Ufficiale d'Anagrafe e potrà essere autenticata solo su documenti scritti in lingua italiana. Sarà necessario esibire un documento d'identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
L’autentica di firma nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Tempi e scadenze
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Quanto costa
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali non è necessaria l'autentica della firma non sono soggette ad alcun costo.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con autentica di firma sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 , salvo i casi di esenzione indicata nel DPR 642/1972. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o mediante Pos, direttamente allo sportello.
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Ulteriori informazioni
ATTENZIONE: nei casi in cui la dichiarazione deve essere presentata dagli EREDI potrà essere resa da un solo erede per tutti gli aventi diritto. Se è presente un testamento sarà necessario fornirne gli estremi di pubblicazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- L. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").
- L. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- L. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
- -D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
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