A chi è rivolto
Ai cittadini registrati in ANPR.
Descrizione
Il cambio di residenza è il servizio che consente di inviare per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica una dichiarazione al Comune di competenza nei seguenti casi:
- cambio di abitazione nell’ambito dello stesso Comune;
- cambio di residenza trasferendosi in un altro Comune;
- rientro in Italia dall’estero (per cittadino italiano iscritto all’AIRE).
Come fare
Per accedere al servizio il cittadino deve autenticarsi nell'area riservata del portale ANPR.
Accedendo al servizio nella propria area riservata, sarà chiesto di dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.
1) primo caso (nuova residenza) se:
- si va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
- se nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
2) secondo caso (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
Cosa serve
E' necessario accedere al portale
Si accede solo mediante identificazione informatica con:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di identità elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- eIDAS
Cosa si ottiene
Il cambio di residenza o indirizzo nel Comune di competenza.
Tempi e scadenze
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione. La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con sopralluoghi da parte di personale incaricato della Polizia Municipale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:
- esattezza dell’indirizzo
- apposizione del nome sul campanello e sulla cassetta delle lettere (il campanello deve essere funzionante!)
- presenza del richiedente presso l’alloggio ed eventuale coabitazione con altre persone
- titolo di possesso dell’alloggio e sue caratteristiche, compresi gli arredi e l’attivazione delle principali utenze.
- ulteriori pertinenti osservazioni dell’accertatore ed informazioni richieste al portiere, amministratore, vicini di casa, familiari o conviventi.
Modalità del sopralluogo
L’accertamento si svolge - di norma - in fascia oraria e/o giorni della settimana, rientranti nell’orario di servizio degli incaricati.
A seguito di due accertamenti infruttuosi, viene data comunicazione all’Ufficiale d’Anagrafe dell’esito non favorevole.
La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Quanto costa
Nessun costo.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Al fine di fomire precise indicazioni per l'utilizzo del servizio, nell'Area riservata di ANPR è resa disponibile la Guida al cittadino. Il cittadino può, inoltre, richiedere assistenza all'indirizzo
e-mail: assistenza.anpr.cittadini@sogei.it
Link utili
https://www.anagrafenazionale.interno.it/
https://docs.italia.it/italia/anpr/anpr/it/stabile/index.html
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con le modifiche apportate all'art. 62 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" si è previsto che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre ANPR assicura ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Per permettere la realizzazione dell'ANPR sono stati emanati:
- il DPCM del 23 agosto 2013, n.109 con le modalità di funzionamento dell'ANPR;
- il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 che riporta:
-
- modalità di subentro
- campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR
- misure di sicurezza
- servizi messi a disposizione dei Comuni
- D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126
Circolare n.13 del 29/07/2016 del Ministero dell'Interno
Condizioni di servizio
Documenti correlati
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- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
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- Dichiarazione di residenza_documento per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti alla UE
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