Cambio di residenza

  • Servizio attivo

La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità indicate nel paragrafo.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che intendono trasferire la residenza nel Comune di Rieti.

Descrizione

La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità indicate nel paragrafo.

L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.

Come fare

È necessario fare richiesta attraverso la presentazione del modulo e dei relativi allegati.

Cosa serve

La richiesta può essere presentata:

  • dall'interessato/a o da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare;
  • dal capo-convivenza (nel caso di iscrizioni in casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali);
  • da uno dei genitori in caso di figli e figlie minori;
  • dal tutore/amministratore di sostegno.

La mancanza anche di un solo degli elementi sopraelencati rende la dichiarazione irricevibile.

La documentazione da presentare è composta da:

  • modulo di dichiarazione di residenza, integralmente compilato e sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce (si raccomanda di indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail). Si prega di prestare attenzione indicando il possesso di autoveicoli e patente di guida ai fini della comunicazione presso la Motorizzazione Civile);
  • fotocopia del documento di identità del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni. Nel caso in cui si tratti di minori stranieri (anche nati a Rieti) che non hanno ancora un documento, è indispensabile che venga presentata la prima richiesta di permesso di soggiorno/passaporto;
  • fotocopia della documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio. Per agevolare l'attività istruttoria, si chiede di allegare ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati E' sempre necessario compilare in forma completa e corretta le parti del modulo di dichiarazione di residenza relative all'occupazione legittima dell'abitazione.
  • Per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, che ne siano in possesso, attestazione di iscrizione anagrafica (documento non obbligatorio).
  • Per i cittadini di Stati terzi (non appartenenti all'Unione europea)  fotocopia (fronte e retro) del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura).​
  • Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare: -per convivenze (es.casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali) allegare copia del documento d'identità del responsabile che dirige la convivenza le cui generalità devono essere già registrate presso l'ufficio anagrafe;
  • Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare: -per minori che si trasferiscono in modo disgiunto dai genitori la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore che la presenta che deve allegare copia del proprio documento d’identità e del documento del minore. Si consiglia di allegare alla domanda copia di un documento d'identità del genitore non convivente e una sua dichiarazione compilata e firmata in cui dichiara di essere a conoscenza del cambio di residenza del minore. In alternativa, è possibile fornire le generalità complete e l’indirizzo di residenza dell’altro genitore non convivente per consentire all’ufficio Anagrafe di informarlo dell’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica del minore. Si raccomanda: la compilazione della domanda di cambio residenza deve essere compilata e sottoscritta dal genitore presso il quale il minore sposta la residenza;
  • Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare: -per tutore/amministratore di sostegno allegare copia del documento d'identità e del decreto di nomina. La dichiarazione deve essere firmata dal tutore/amministratore di sostegno.

Cosa si ottiene

Il cambio di residenza nel Comune di Rieti.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione. La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con  sopralluoghi da parte  di personale incaricato della Polizia Municipale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:

  • esattezza dell’indirizzo;
  • apposizione del nome sul campanello e sulla cassetta delle lettere;
  • presenza del richiedente presso l’alloggio ed eventuale coabitazione con altre persone;
  • titolo di possesso dell’alloggio e sue caratteristiche, compresi gli arredi e l’attivazione delle principali utenze;
  • ulteriori pertinenti osservazioni dell’accertatore ed informazioni richieste al portiere, amministratore, vicini di casa, familiari o conviventi.

Modalità del sopralluogo
L’accertamento si svolge - di norma - in fascia oraria e/o giorni della settimana, rientranti nell’orario di servizio degli incaricati.
A seguito di due accertamenti infruttuosi, viene data comunicazione all’Ufficiale d’Anagrafe dell’esito non favorevole.

La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Quanto costa

Nessun costo.

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Ulteriori informazioni

CARTA D'IDENTITA'
Il cambio di indirizzo o di residenza non comporta la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza, poichè l'indirizzo  non è un dato di identificazione della persona.
Per richiedere il rilascio di una nuova Carta di identità è invece necessario attendere la conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica (massimo 45 giorni dalla data di presentazione della pratica).

TESSERA ELETTORALE
L'iscrizione alle liste elettorali a seguito di trasferimento di residenza nel Comune di Rieti non segue le stesse tempistiche del procedimento di iscrizione anagrafica, poiché le revisioni delle liste elettorali hanno delle tempistiche stabilite dalla legge:

  • a seguito di trasferimento di residenza da altro comune al Comune di Rieti: l'ufficio elettorale consegnerà la nuova tessera elettorale;

Per maggiori informazioni consultare la pagina: Rilascio della tessera elettorale. Come e dove richiedere la tessera elettorale.

PATENTE DI GUIDA
L'ufficiale d'anagrafe comunicherà d'ufficio i dati di variazione della residenza per i proprietari dei veicoli indicati nel modulo di dichiarazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) che aggiorna l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e trasmette telematicamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) i dati della nuova residenza.
Le modifiche introdotte all’art. 94 del Codice della Strada  prevedono che non venga più rilasciato il tagliando adesivo riportante la nuova residenza da apporre sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, essendo previsto solo che la variazione sia registrata nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

MEDICO DI BASE
Per cambiare il medico è sufficiente andare al distretto socio sanitario di competenza territoriale e scegliere un medico tra quelli disponibili.
Per approfondimenti consultare il link https://www.regione.lazio.it/cittadini/salute/servizi-on-line

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
  • D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126

 

 

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 02/12/2024

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