Autentica di firma

  • Servizio attivo

Richiedendo l’autenticazione di firma, l’interessato/a ottiene l’attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che il documento sottoposto è stato firmato in sua presenza, previa identificazione.


A chi è rivolto

I cittadini maggiorenni, anche residenti in altri comuni,  possono rivolgersi agli uffici anagrafici per ottenere l’autentica della firma apposta, in modo autografo, su alcuni tipi di documenti redatti in lingua italiana.

Descrizione

L’autenticazione attestante il fatto che il documento è attribuibile al soggetto che firma la dichiarazione, nonché  la data in cui la dichiarazione viene firmata.

Possono essere autenticate le firme nei seguenti casi:

  • istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati o anche a pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi ai soli fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000);
  • procedimento elettorale (art. 14 L. 53/1990);
  • voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali (art. 3 comma 7 D.P.R. 169/2005);
  • quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista (art. 8 comma 3 bis L. 386/1990);
  • atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati (auto e motoveicoli iscritti al P.R.A., navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal Codice della Navigazione ed aeromobili iscritti nel Codice della Navigazione) e la costituzione su questi di diritti di garanzia (art. 7 D.L. 223/2006);
  • consenso scritto all’incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall’autorità straniera (art. 31 comma 3 lettera E, L. 184/1983);
  • atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.L.vo 271/1989).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare il servizio solo per dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.

Per atti diversi da quelli sopraelencati, l’autentica di firma può essere rilasciata solo da un notaio.

Non possono essere autenticate le firme apposte su:

  • contratti;
  • atti con cui l’interessato/a esprime una propria volontà (procure, mandati, incarichi, dichiarazioni di accettazione, assensi, autorizzazioni, dinieghi).

Come fare

È necessario recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Rieti.

Cosa serve

Occorre essere muniti:

  • un documento d'identità valido;
  • atto da sottoscrivere in presenza dell'Ufficiale d'Anagrafe

Cosa si ottiene

Il documento con la firma autenticata.

Tempi e scadenze

Le autentiche vengono eseguite immediatamente e non hanno scadenza. 

Quanto costa

L’autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di €16, salvo le esenzioni dell'allegato B del D.P.R. 642/1972. Il pagamento può essere effettuato in contanti o mediante Pos, direttamente allo sportello.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

SERVIZI DEMOGRAFICI

Orario:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30
  • martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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