A chi è rivolto
A persone maggiorenni residenti e coabitanti nel Comune di Rieti:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- che non abbiano vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile fra loro o con altre persone.
Descrizione
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Per informazioni più approfondite sugli effetti giuridici e fiscali della convivenza di fatto si consiglia di leggere la normativa di riferimento in fondo alla pagina.
Costituzione della convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, tradotti in lingua italiana e debitamente formalizzati (con legalizzazione, Apostille o altre formalità, se richieste). Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato/a dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.
Le cittadine e i cittadini stranieri conviventi con cittadine o cittadini italiani o dell'Unione Europea potranno presentare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto e fare trasmettere l'eventuale successivo contratto di convivenza per la sua registrazione soltanto una volta iscritti all'Anagrafe, previa esibizione della documentazione necessaria, compreso il permesso di soggiorno.
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
Come fare
E' necessario presentare apposita domanda attraverso le modalità sotto indicate.
Cosa serve
Per la costituzione o la cessazione della convivenza di fatto è necessario:
- che entrambe le parti compilino e sottoscrivano l'apposito modulo da trasmettere secondo le modalità indicate nel paragrafo "accedi al servizio".
Cosa si ottiene
La costituzione o la cessazione della convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
La richiesta di costituzione o cessazione della convivenza di fatto può essere presentata in qualsiasi momento. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e solo in seguito ad una conclusione positiva dell’istruttoria.
Quanto costa
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Contratto di convivenza
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi. Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
La sottoscrizione del contratto di convivenza deve sempre seguire la costituzione della convivenza di fatto, attraverso la presentazione dell'apposita dichiarazione anagrafica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Condizioni di servizio
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