A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini che contraggono matrimonio o hanno un matrimonio registrato nel Comune di Rieti.
Descrizione
Gli sposi possono effettuare la scelta del regime patrimoniale all'atto della celebrazione del matrimonio, oppure in un momento precedente o successive, tramite convenzione notarile.
CON IL MATRIMONIO CIVILE
La dichiarazione è resa all'Ufficiale dello Stato Civile celebrante.
CON IL MATRIMONIO RELIGIOSO
La dichiarazione è resa al Ministro di culto celebrante.
In mancanza di alcuna dichiarazione, il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile).
La scelta può riguardare il regime della separazione dei beni (art. 162 codice civile) oppure la legge applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1103.
Può essere scelto il regime della separazione dei beni anche nelle seguenti ipotesi:
- prima del matrimonio, a mezzo apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'Ufficiale di stato civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
- successivamente al matrimonio, con convezione stipulata da un notaio.
Come fare
Dichiarazione da rendere all'atto della celebrazione del matrimonio o con rogito notarile.
Cosa serve
Documenti richiesti
- Dichiarazione da rendere all'atto della celebrazione del matrimonio o con rogito notarile.
Cosa si ottiene
La registrazione della scelta effettuata dai coniugi rispetto alla regolamentazione da applicarsi rispetto ai beni della coppia durante il matrimonio.
E' possibile dare prova della scelta patrimoniale tramite esibizione di estratto di matrimonio.
Per conoscere, invece, le singole clausole delle convenzioni patrimoniali, è necessario rivolgersi al notaio che ha stipulato l'atto notarile
Tempi e scadenze
La scelta patrimoniale effettuata all'atto della celebrazione ha valore dalla stessa data.
La scelta patrimoniale effettuata davanti al notaio produce effetti rispetto ad altre persone solo dopo la data di annotazione sull'atto di matrimonio.
Quanto costa
La dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile o al Ministro di culto è a titolo gratuito.
L'annotazione dei convenzione matrimoniale redatta presso il notaio che viene apposta sull'atto di matrimonio è anch'essa gratuita.
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Ulteriori informazioni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
- Reg. UE 2016/1103
- Codice Civile artt. 84 e seguenti
Condizioni di servizio
Contatti
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